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Superbonus 110% Crisi = opportunità

Aggiornamento: 22 mag 2020


Superbonus al 110% e agevolazioni già in vigore. Possibilità per il rilancio come non si vedevano da tempo.

Sempre a una crisi si sussegue una ripresa.

La storia economica ci insegna che quanto più drammatiche sono le crisi tanto più spettacolari sono i periodi di rinascita. L’attuale drammatica crisi sanitaria ed economica può trasformarsi in opportunità di rilancio: crisi e opportunità, si sa, vanno sempre a braccetto.

Però anche le opportunità, si sa, bisogna saperle cogliere.

Il momento sembra propizio: gli italiani hanno una grande voglia di rimettersi in gioco e, nel dramma causato dalla pandemia di Covid-19, un’opportunità inattesa e da cogliere subito arriva per il settore dell’edilizia con il superbonus al 110% inserito dal governo nel Decreto Rilancio. Potrà essere utilizzato per l’esecuzione di lavori nella prima casa e nei condomini a partire dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Costerà allo Stato, secondo quanto affermato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, 7 miliardi fino al 2023 ma, secondo i calcoli del ministero economia e finanza, la misura si ripaga da sola con la capacità che dovrebbe avere di rilanciare il principale settore economico italiano.

Cosa prevede

  • detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Le spese dovranno essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e per esse è previsto che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo;

  • Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

Ma quali sono le tipologie di abitazioni sulle quali è possibile intervenire beneficiando del superbonus? Quali sono i dettagli di cui tenere conto per poter accedere alle agevolazioni?

Superbonus, alcuni dettagli

Per cominciare, non è richiesto alcun requisito di reddito per accedere al superbonus del 110%.

Il credito d’imposta troverà applicazione sia per i lavori in edifici singoli che in condominio. Esso, inoltre, può riguardare anche i lavori su parti comuni del condominio, di norma i più difficili da gestire nel breve termine perché necessitano di una delibera dell’assemblea condominiale, che però è difficilmente convocabile quando ancora sono vietati gli assembramenti di persone. Di notevole interesse è poi l’applicabilità dell’agevolazione anche nel caso di lavori su immobili non abitativi - come capannoni industriali o uffici -: in questo caso si tratta di sconti Ires e Irpef di cui possono godere sia le società di capitali, sia gli enti non commerciali.

Ecobonus e sismabonus al 110% con sconto in fattura ed ampia possibilità di cessione del credito fino al 2021

Una delle principali novità concerne il ritorno dello sconto in fattura, limitato dalla scorsa Manovra soltanto ai grandi lavori in condominio, e dalla possibilità di cessione del credito anche alle banche, e non solo da parte di soggetti incapienti.

Dunque oltre all’aumento della percentuale di detraibilità, la novità più di rilievo è rappresentata dal doppio intervento di ripristino del meccanismo dello sconto in fattura, accanto alla possibilità di cessione del credito d’imposta alla banca.

L’obiettivo è consentire alle famiglie di fare lavori in casa a costo zero, seguendo due diverse vie:

  • Anticipando il costo dei lavori, con una successiva cessione del credito d’imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari, in modo da poter ottenere subito il rimborso della spesa sostenuta;

  • Cedendo il credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori che, a sua volta, potrà utilizzare la somma in compensazione per il pagamento delle imposte o cederlo a sua volta senza limiti, e anche alle banche.

Rimane, comunque, la possibilità di usufruire dell’ecobonus e del sismabonus in detrazione fiscale, con la dichiarazione dei redditi, per 5 anni.

Con il superbonus al 110%, la possibilità della cessione del credito d’imposta o il suo cambiamento in uno sconto in fattura sono due condizioni molto interessanti per le persone a basso reddito, per chi ha redditi da locazione in regime di cedolare secca o per chi è in regime forfettario.

La detrazione prevista ha l’obiettivo di coprire l’intero importo della spesa sostenuta, con una “percentuale di ritorno” per il contribuente.

La detrazione al 110% non spetta però a tutti.

Si dovrebbe applicare soltanto agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

La detrazione al 110% non dovrebbe riguardare, quindi le seconde case, gli immobili delle imprese, gli uffici utilizzati per lo svolgimento della professione e, in generale, tutti i soggetti IRES.

La detrazione con aliquota del 110%, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Quali interventi sono compresi nell’ecobonus e sisma bonus?

Quali sono però i lavori che conviene intraprendere utilizzando il superbonus al 110%? E soprattutto, quali di questi ricadono nella casistica delle agevolazioni già in vigore, che potrebbero anche risultare più vantaggiose del superbonus?

Superbonus e agevolazioni 2020

Intanto, tra queste agevolazioni già in vigore come da manovra 2020 ricordiamo quelle più “popolari”: - 50% per le ristrutturazioni edilizie; - 50% per mobili ed elettrodomestici - 36% per le aree verdi e i giardini; - 65% per l’installazione di pannelli solari termici e caldaie a condensazione (ecobonus); - 50% per la sostituzione dei serramenti (ecobonus); - 75% per la coibentazione di parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio (ecobonus); - 90% per la tinteggiatura, la pulitura o il rifacimento esterno degli immobili nei centri storici e centri urbani (zone urbanistiche A e B, bonus facciate); - dal 50 all’85% per lavori mirati alla riduzione del rischio sismico dell’edificio (sismabonus). Siccome la ratio che guida il superbonus al 110% è quella di agevolare gli interventi più invasivi e pesanti, ci sono interventi di minore entità che possono essere messi in pista perché fiscalmente vantaggiosi con le norme già in vigore, come per esempio: - installazione di un condizionatore con pompa di calore (detrazione al 50%); - sostituzione dei serramenti (detrazione al 50%); - rifacimento del bagno e contestuale sostituzione delle tubature (detrazione al 50%); - sostituzione della porta blindata di casa (detrazione al 50%); - ristrutturazione del giardino e delle aree verdi (detrazione al 36% per spesa da 5mila euro); - acquisto di mobili ed elettrodomestici in seguito a una manutenzione straordinaria avviata almeno dal 2019 (bonus mobili del 50% per spesa fino a 10mila euro di spesa per il 2020). Infine, chi ha già avviato lavori per i quali potrebbe avere diritto a una scontistica differente, è bene che conservi tutta la documentazione relativi e che abbia l’accortezza di contabilizzare e pagare separatamente le diverse voci di spesa, in modo da poter verificare l’idoneità a fruire di migliori agevolazioni.

Quanto all’Ecobonus, spetterebbe la detrazione IRPEF al 110% per i seguenti interventi:


  • Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (quindi il cappotto termico) che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;



  • Gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microco-generazione. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;



  • Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.






L’aliquota del 110%, inoltre, spetterebbe per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica, come l’installazione di pannelli o schermature solari, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e devono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.


La detrazione del 110% riguarda anche le opere minori, purché abbinate agli interventi di efficientamento energetico.



Può essere esteso alle facciate?


Qualora nell’ambito dei lavori di ristrutturazione, si vuole restaurare la facciata esterna della propria casa o installare pannelli fotovoltaici, lo sconto viene esteso e tutte le opere riceveranno una detrazione del 110%.

Ecobonus e sisma bonus al 110%: i requisiti

Per poter beneficiare dell’agevolazione maggiorata, inoltre, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare requisiti tecnici minimi che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio

Qualora non sia possibile, è necessario il conseguimento della classe energetica più alta, la classe energetica deve essere dimostrata mediante l’attestato di prestazione energetica – APE, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Superbonus per gli impianti fotovoltaici

Superbonus al 110% anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

La cessione del credito di imposta alle banche

Il trasferimento del credito è consentito per tutti gli interventi di efficienza energetica, sia riguardanti le parti comuni condominiali sia effettuati sulle singole unità immobiliari.

La detrazione può essere ceduta ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili o ad altri soggetti privati (Agenzia delle Entrate, nelle circolari n. 11/E/2018 e n. 17/E/2018, soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione).


Sconto e cessione in fattura


Tutti i bonus presentati finora possono essere ceduti ad altri soggetti o trasformati in sconto in fattura. Per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. L’opzione andrà comunicata in via telematica alle Entrate (servirà un provvedimento del direttore per regolarla). I tecnici abilitati e i professionisti incaricati della progettazione strutturale dovranno rilasciare una asseverazione/attestazione e in caso di dichiarazioni non veritiere, oltre al penale, risponderanno di una specifica sanzione ancora da quantificare. Dovranno inoltre avere una polizza che garantisca l’Erario da eventuali danni.

Lo sconto in fattura sarà pari alla detrazione e anticipato dal fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione.

La cessione del credito d’imposta potrà avvenire anche con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

Per il sismabonus, invece, la cessione è possibile solo per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, che danno diritto ad una detrazione maggiorata del 75% o dell’85% delle spese sostenute.

Ogni condòmino potrà trasferire la detrazione, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito, degli intermediari finanziari e delle amministrazioni pubbliche.

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